Cassation court dismisses appeal regarding subjective intent for assault and public service obstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the appellant's challenge to the subjective elements of assault and obstruction of public service based on the evidence. The court ruled that the appellant's arguments were legally unfounded and that the lower court's findings on specific intent and will to interrupt public service were correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 340 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court has already adequately examined and rejected the arguments regarding the subjective elements of the crime, and the appellant's claims are manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSO MAURO nato a BIELLA il 16/06/1982 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; t n. 119 R.G. n. 44001/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 340 cod. pen. - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo dei reati ascritti al ricorrente - è inammissibile in quanto avente ad oggetto profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato: invero, la Corte d'appello, con motivazione esaustiva e priva di fratture logiche, ha rilevato come - alla luce delle risultanze probatorie - fosse stato accertato tanto il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., essendo la condotta violenta e minacciosa del ricorrente finalizzata ad indurre l'autista a trasgredire la regola che impedisce l'accesso sull'autobus delle biciclette, quanto la coscienza e volontà del ricorrente di interrompere il pubblico servizio di circolazione fino a che non gli fosse consentito di salire (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso