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Ordinanza — n. 21436/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being mere factual complaints and legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Cristino Castriotta and Michael Ferrari inadmissible. The court ruled that the arguments presented were merely expressions of dissatisfaction regarding facts already thoroughly examined by the lower court and lacked new legal grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints reproductive arguments criminal liability assessment procedural costs award fugitive danger evaluation joint criminal responsibility guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
7, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen., quanto alla evidente pericolosità della fuga; pag.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Rv. 158908
Rv. 158908 e molteplici sentenze conformi, da ultimo, n.
n. 1380 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISTINO CASTRIOTTA CARMINE nato a TERMOLI il 16/07/1983 FERRARI MICHAEL nato a TERMOLI il 11/09/1998 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 115 R.G. n. 43985/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen., quanto alla evidente pericolosità della fuga; pag. 8 quanto al concorso nei reati ascritti al guidatore anche del Ferrari, passeggero dell'auto, stante le modalità con cui è stata attuata la fuga e la condotta tenuta da quest'ultimo nel corso di tali manovre, cfr.

Rv. 158908 e molteplici sentenze conformi, da ultimo, n. 1380 del 2022), nonché manifestamente infondate (quanto alla qualificazione delle lesioni come dolose, avendo la Corte di appello adeguatamente descritto le modalità pericolose e spregiudicate attuate dagli imputati nella fuga per sottrarsi al controllo, che venivano ad attingere direttamente le autovetture di servizio con a bordo gli agenti di polizia; in relazione alle lesioni da questi riportate dunque logicamente è stata ravvisata l'accettazione del rischio); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così