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Ordinanza — n. 21435/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and repetition of merits issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of criminal liability and the concrete offensiveness of their conduct. The court rejected these grounds as they constituted impermissible factual complaints and merely reproduced arguments already properly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist of factual complaints or merely reproduce arguments already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints repetition of arguments merits review procedural costs criminal liability legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO MARIO nato a SANTA CROCE DI MAGLIANO il 19/10/1967 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 114 R.G. n. 43973/23 OSSERVA Lette le conclusioni del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla offensività in concreto della condotta tenuta dal ricorrente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Pre *dente Angel apozzi D1,31;co