Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and merits issues not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for general mitigating circumstances and a non-dangerous instinctive reaction, but these were deemed generic and merit-based arguments. The court rejected them because they addressed factual reconstructions not contested in the second instance and repeated points already properly evaluated and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure; appeals must be admissible and specific, not generic or merit-based arguments regarding facts not contested in the second instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO SALVATORE nato a SCORRANO il 30/05/1975 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 111 R.G. n. 43954/23 OSSERVA Letta la memoria difensiva con cui il ricorrente chiede l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da argomenti generici (quanto al punto delle attenuanti generiche; v. anche pag. 2 sulla genericità dell'appello), di puro merito, volti a sostenere aspetti ricostruttivi del fatto non oggetto dei motivi di appello (come da sintesi della sentenza impugnata, non oggetto di contestazione) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato rispetto alla tesi difensiva di una reazione "istintiva" e non pericolosa sostenuta nell'appello; pag. 2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha ritenuto - anche sulla scorta della ricostruzione della vicenda nei termini di condotta pericolosa, per la presenza di bambini e di persone sedute sulla pubblica via dove l'imputato si era dato alla fuga - il fatto non di particolare tenuità, rilevando come neppure il ricorrente avesse addotti elementi a sostegno);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis