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Ordinanza — n. 21430/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic grievances and repetition of merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by D'Alpa Silvana and Filoramo Tess Mendy inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment regarding the exclusion of a mitigating circumstance under Article 384 of the Penal Code. The court rejected the claims because they consisted of generic complaints and merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 384 cod. pen.; Appeals are inadmissible if they consist of generic grievances or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grievances repetitive arguments Article 384 Penal Code Court of Cassazione mitigating circumstance procedural dismissal punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 384 cod. pen.
2-7, dove la Corte di appello ha indicato le ragioni, conformi a diritto, per la esclusione della scriminante ex art. 384 cod. pen.);
art. 384 cod. pen
2-7, dove la Corte di appello ha indicato le ragioni, conformi a diritto, per la esclusione della scriminante ex art. 384 cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ALPA SILVANA nato a PALERMO il 05/08/1965 FILORAMO TESS MENDY nato a PALERMO il 18/08/1980 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 109 R.G. n. 43946/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche (primo motivo) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-7, dove la Corte di appello ha indicato le ragioni, conformi a diritto, per la esclusione della scriminante ex art. 384 cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarate inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04i,