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Ordinanza — n. 21429/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and non-specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as they constituted mere factual complaints and reproduced issues already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal with sound legal reasoning. Specifically, the court noted that the base penalty was at the statutory minimum, there were no satellite crimes, and the recidivism increase was legally fixed, rendering further review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; complaints regarding facts or arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility Court of Cassation factual complaints recidivism increase procedural costs statutory minimum satellite crimes sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO SANTINO nato a PALERMO il 07/01/1987 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 108 R.G. n. 43945/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 dove la Corte di appello ha indicato, con motivazione esente da rilievi in sede di legittimità, gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, che pertanto venivano ad assorbire ogni altro elemento indicato dalla difesa; pag. 2 sulla ritenuta recidiva, basata su motivazione non apparente o errata in diritto) ovvero da rilievi non oggetto di specifico appello e comunque astratti rispetto al caso concreto (la pena base era fissata nel minimo edittale; non vi sono reati satellite; l'aumento per la recidiva qualificata è fissato dalla legge);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso