Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for non-justifiable complaints on sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Fermo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the complaints regarding the reduction of punishment under Article 323-bis of the Penal Code were not permitted in a legality review, as the appellate court correctly assessed the mitigation based on the defendant's late collaboration. Furthermore, the court found no grounds to re-evaluate the general mitigating factors since the first-instance facts were already properly examined without arbitrary reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 323-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Complaints regarding the assessment of statutory mitigation under Article 323-bis of the Penal Code are inadmissible in a legality appeal if the appellate court's reduction is proportionate and based on the utility of the collaboration, while complaints on factual merit are excluded from this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERMO GIUSEPPE nato a POTENZA il 09/02/1980 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 107 R.G. n. 43942/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche quanto all'attenuante della collaborazione ex art. 323-bis cod. pen., poiché l'entità della diminuzione di pena è stata in ogni c:aso correttamente commisurata dalla Corte di appello, in base ai suoi poteri di integrazione della motivazione di conferma di quella di primo grado, all'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, pur se rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento (cfr. pag. 23); - di merito, quanto alla valutazione degli elementi che avrebbero giustificato la concessione di attenuanti generiche, risultando vagliati in sentenza quelli indicati dalla difesa nell'appello con motivazione non arbitraria o censurabile in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il