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Ordinanza — n. 21428/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for non-justifiable complaints on sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Fermo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the complaints regarding the reduction of punishment under Article 323-bis of the Penal Code were not permitted in a legality review, as the appellate court correctly assessed the mitigation based on the defendant's late collaboration. Furthermore, the court found no grounds to re-evaluate the general mitigating factors since the first-instance facts were already properly examined without arbitrary reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 323-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Complaints regarding the assessment of statutory mitigation under Article 323-bis of the Penal Code are inadmissible in a legality appeal if the appellate court's reduction is proportionate and based on the utility of the collaboration, while complaints on factual merit are excluded from this jurisdiction.

Parole chiave

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legality appeal statutory mitigation collaboration with justice inadmissible complaint appellate review powers attenuazione della pena violazione dell'obbligo di collaborare cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 323-bis c.p.
43942/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche quanto all'attenuante della collaborazione ex art. 323-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 323-bis cod. pen
43942/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche quanto all'attenuante della collaborazione ex art. 323-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERMO GIUSEPPE nato a POTENZA il 09/02/1980 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 107 R.G. n. 43942/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche quanto all'attenuante della collaborazione ex art. 323-bis cod. pen., poiché l'entità della diminuzione di pena è stata in ogni c:aso correttamente commisurata dalla Corte di appello, in base ai suoi poteri di integrazione della motivazione di conferma di quella di primo grado, all'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, pur se rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento (cfr. pag. 23); - di merito, quanto alla valutazione degli elementi che avrebbero giustificato la concessione di attenuanti generiche, risultando vagliati in sentenza quelli indicati dalla difesa nell'appello con motivazione non arbitraria o censurabile in questa sede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il