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Ordinanza — n. 21427/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic mitigation cannot override statutory recidivism rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a more favorable balance between generic mitigating circumstances and qualified recidivism, but the lower court's denial was deemed justified by law. The court ruled that legislation prohibits balancing generic mitigation against qualified recidivism, rendering the appeal's core argument legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 63 c.p.; Art. 16 c.p.: The law prohibits balancing generic mitigating circumstances against qualified recidivism, and a denial of relief is valid if the appellate judge provided adequate reasoning.

Parole chiave

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qualified recidivism generic mitigation statutory prohibition inadmissible appeal criminal balance riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 63 c.p.
Art. 16 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO FABRIZIO nato a MARSALA il 12/10/1984 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 106 R.G. n. 43937/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata è vietato dalla legge e comunque il diniego è giustificato da idonea motivazione del giudice dell'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso H)3/047-2i