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Ordinanza — n. 21426/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed substantive grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Lo Vasto's appeal inadmissible on procedural grounds without a full merits review. The appellant challenged a lower court decision citing defects in reasoning and a lack of motivation regarding alternative detention execution methods. The court ruled these specific grievances were not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, as such issues fall under the jurisdiction of the supervisory judge.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 62, comma 1, n. 689/1981: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they rely on substantive grounds like defects in reasoning or lack of motivation regarding execution methods, which are reserved for the supervisory judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Art. 448 c.p.p. defect in reasoning lack of motivation alternative detention supervisory judge procedural bar motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
43935/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 62, comma 1, n. 689/1981
(vizio di motivazione; mancanza di motivazione su istanza relativa a modalità esecutive della pena detentiva sostitutiva, demandate in ogni caso al giudice di sorveglianza ex art. 62 I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI nato a FOGGIA il 16/05/1998 avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdat42-e3v349e-age-Perrti-r udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 105 R.G. n. 43935/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione; mancanza di motivazione su istanza relativa a modalità esecutive della pena detentiva sostitutiva, demandate in ogni caso al giudice di sorveglianza ex art. 62 I. n. 689 del 1981); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato !nammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04