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Ordinanza — n. 21424/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and repetitive arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised factual grievances regarding sentencing and the exclusion of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as impermissible in a legality proceeding because they constituted mere complaints on facts and repeated issues already thoroughly examined and dismissed with sound legal reasoning by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist of complaints on facts or are repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal factual complaints repetitive arguments Article 131-bis sentencing review procedural costs riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
5 della sentenza impugnata sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sorretta da argomentazioni puntuali sul disvalore del fatto nella sua concreta manifestazione);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASULO GIACOMINO nato a TERMINI IMERESE il 05/04/1956 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;n. 103 R.G. n. 43932/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata per il trattamento sanzionatorio, sorretto quanto alla dosimetria della pena e alla recidiva qualificata da adeguata motivazione ancorata ai parametri di legge, con conseguente ostatività di un giudizio di bilanciamento più favorevole; pag. 5 della sentenza impugnata sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sorretta da argomentazioni puntuali sul disvalore del fatto nella sua concreta manifestazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1