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Ordinanza — n. 21423/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to merit complaints and repetition of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Leale Daniele, argued against a lower court decision based on new factual reconstructions and interpretations of the accused's conduct. The court rejected these arguments as mere complaints of merit and repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of complaints of merit or merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal complaints of merit repetition of issues Court of Cassazione procedural costs criminal appeal judicial economy minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEALE DANIELE nato a TARANTO il 17/10/1979 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 102 R.G. n. 43920/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze di merito (là dove propongono una diversa ricostruzione della condotta ascritta all'imputato) e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, dove si rinviene logica spiegazione sulla portata minatoria della frase utilizzata dall'imputato, che portava ad escludere la tesi difensiva, in questa sede meramente riproposta);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. — Così deciso il