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Ordinanza — n. 21422/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment exclusion as it is a matter of merit, not admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21422/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concern the merits of the case rather than procedural legality. The appellant argued for the exclusion of criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already ruled on the specific conduct and evasion methods. The court determined that since the lower court's decision relied on factual assessments of the defendant's behavior, the issue falls within the realm of merit and cannot be reviewed at the admissibility stage.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on the merits of the exclusion of criminal liability are inadmissible in proceedings for admissibility, as they require a full review of facts and conduct.

Parole chiave

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exclusion of criminal liability Article 131-bis Penal Code admissibility of appeal matter of merit Court of Cassation procedural inadmissibility factual assessment esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
43857/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
43857/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a ERICE il 21/04/1979 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 101 R.G. n. 43857/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sia di merito (là dove propongono una diversa ricostruzione della condotta ascritta all'imputato) sia aspeciFiche, posto che la Corte di appello ha basato principalmente la sua decisione sulle "modalità dell'evasione", spiegando con motivazione adeguata (che si basava sull'accertamento dei fatti riportato a pag. 2), perché tale condotta non fosse di particolare tenuità (tenuto anche conto del tentativo dell'imputato di ingannare i verbalizzanti con versioni fantasiose e false scuse sulle ragioni della sua assenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/-