Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and generic arguments lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on alleged misinterpretation of witness testimony and motivational defects in the lower court's judgment. The court rejected these claims, ruling that they constituted mere expressions of dissatisfaction rather than admissible legal grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when based solely on generic factual complaints or mere expressions of dissatisfaction that do not raise new legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI BRUNO EMANUELE nato a NAPOLI il 05/09/1993 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 99 R.G. n. 43853/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche, in ordine a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto al dedotto travisamento della testimonianza resa dall'ufficiale di p.g., il ricorrente si limita ad assertivi rilievi sul contenuto di tale prova (quanto agli oneri di rappresentazione del vizio, Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492); - quanto ai vizi motivazionali, trattandosi di doppia conforme, a Corte territoriale si è correttamente attenuta a quanto accertato in primo grado, evidenziando in modo adeguato gli elementi probatori che venivano a contrastare la tesi difensiva sostenuta nell'appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso