Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21419/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grievances not raised in lower court proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to generic and non-specific complaints regarding the lower court's reasoning. The appellant raised issues concerning witness testimony and technical phone records, but the court found these arguments either not properly raised in the appellate stage or merely repetitive of previously rejected points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 195 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in new evidence or legal errors; generic grievances regarding the reasoning of the lower court are inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances specificity requirement procedural law Supreme Court review confronto delle voci esclusione del testimone censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 195 cod. proc. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 195 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017
Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORA VINCENZO nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 01/02/1969 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 95 R.G. n. 43813/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e in parte meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto alla violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., oltre a trattarsi di profilo che non risulta sottoposto alla Corte di appello (come si evince dalla sintesi dei motivi di gravame in questa sede non contestata), non si comprende quale sia la fonte "diretta" delle dichiarazioni rese dal teste Salone, là dove il ricorso fa riferimento soltanto ad altra situazione giuridica ovvero al riconoscimento da parte di questi della voce dell'imputato (quanto all'utilizzazione di tale riconoscimento cfr.

Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900); - quanto all'accertamento tecnico sulla scheda telefonica, oltre al valore intrinseco del riconoscimento della voce dell'imputato, di cui sopra, la Corte territoriale ha indicato esaustivamente - pagg. 4-5 della sentenza impugnata i riscontri obiettivi a tale riconoscimento; - quanto alla testimonianza della teste Puma, non risulta nella sintesi dei motivi di gravame (non contestata in questa sede) che tale profilo sia stato sollevato nel grado di appello e comunque neppure il ricorrente evidenzia nel ricorso quale sia la rilevanza e decisività di tale prova sulla tenuta della motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così