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Ordinanza — n. 21415/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaints and lack of necessity. The court rejects the claim of necessity and non-punishability. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability and necessity to evade the law, but the court found these complaints manifestly unfounded. The court determined that the lower court had already correctly addressed these arguments, leaving no valid ground for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded complaints regarding necessity or non-punishability are inadmissible when the lower court has already adequately examined and rejected the same legal profiles with correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded state of necessity non-punishability Corte di Cassazione procedural costs Cassa delle ammende abbandono di persone

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI GIUSEPPE nato a SALEMI il 11/05/1980 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 91 R.G. n. 43800/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti sono costituiti da doglianze manifestamente infondate (quanto alla ritenuta responsabilità per l'evasione, cfr. tra tante, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; al dedotto stato di necessità, che non configura l'immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare alla persona altra alternativa che quella di violare la legge) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12