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Ordinanza — n. 21414/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to merit complaints and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding that he was caught talking to a driver near his home before hiding in his garage. The court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction with the factual findings rather than specific legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds and cannot consist of mere complaints regarding the factual findings established by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit complaints specific factual arguments Court of Cassazione procedural costs assenza ingiustificata corrispondenza con il difensore assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTROFILIPPO VINCENZO nato a PALERMO il 24/05/1972 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 90 R.G. n. 43798/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze di merito e aspecifiche rispetto alla ricostruzione dei fatti, come accertata in sede di merito: l'imputato era stato infatti sorpreso dai carabinieri sostare al centro di un pubblico piazzale, distante quattro metri dall'abitazione, intento a parlare con un soggetto posto alla guida di un veicolo, e solo alla vista dei predetti, "dopo qualche minuto di osservazione", si era rifugiato all'interno del garage adibito a cucina;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/