Italian Court dismisses appeals for being generic, aspecific, and legally unfounded regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Crimi and Flavio Raineri inadmissible. The court found the arguments generic, aspecific, and legally unfounded, noting they failed to address the specific facts or legal reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law; generic complaints or aspecific objections regarding factual findings or legal reasoning are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRIMI SALVATORE nato a CALCINATE il 09/04/2002 RAINERI FLAVIO nato a MARSALA il 24/04/2000 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 89 R.G. n. 43795/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - quanto all'imputato Crimi, da generiche doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. che si rivelano, non solo del tutto aspecifiche rispetto alla ricostruzione in fatto esposta dai giudici del merito, ma anche manifestamente infondate in diritto, cfr. tra tante, Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727); - quanto all'imputato Raineri, da censure meramente oppositive e aspecifiche (primo motivo) sulla penale responsabilità per il reato sub E) rispetto all'accertamento dei fatti compiuto in sede di merito: il comportamento tenuto dall'imputato non si era limitato alla sola inottemperanza dell'alt, come dedotto, ma era consistito in manovre pericolose con le quali, accettando il rischio di collidere - evento effettivamente avvenuto - l'auto degli operanti, egli intendeva sottrarsi al controllo di p.g. in atto; da doglianze aspecifiche (secondo motivo) sulla recidiva, rispetto al punto adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i