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Ordinanza — n. 21412/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to opposing and repetitive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a first-instance judgment regarding criminal liability, recidivism, and sentencing mitigation, but the court found these arguments merely opposing and repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility under the law because it failed to present new legal grounds distinct from those previously decided.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must present new legal grounds; opposing or repetitive arguments already rejected by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds opposing arguments criminal liability recidivism assessment sentencing mitigation procedural costs alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020
tra tanl:e, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALGERI FABIO nato a PALERMO il 12/08/1987 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 88 R.G. 43789/2023 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure meramente oppositive e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1-2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione, anche in relazione all'elemento soggettivo; pag. 2 sulla ritenuta recidiva, basata non sulle sole risultanze del casellario, ma su una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla significatività, per numero e contiguità temporale, dei precedenti penali in termini di pericolosità; pag. 3 sulla esclusione della ipotesi attenuata ex art. 385, quarto comma cod. pen., rilevato, in primo luogo, che sulla stessa non vi era uno specifico motivo di appello, ma soltanto una sintetica richiesta in sede di conclusioni, e che in ogni caso la soluzione della Corte di appello è conforme ai consolidati principi di diritto, richiamati dalla stessa sentenza impugnata, cfr. tra tanl:e, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280479; pag. 3 sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, in termini di equivalenza, imposto ex art. 69, quarto comma cod. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso