Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments and lacking new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings, but the Court ruled that the grievances merely reproduced arguments already examined and dismissed by the appellate judge. Consequently, the Court held that the appeal lacked the necessary novelty required for admissibility in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or evidence; arguments merely repeating those already examined by the lower courts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 07/10/1968 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 87 R.G. 43756/2023 OSSERVA Letta la memoria difensiva con cui si contrasta la ipotizzata inammissibilità del ricorso, ribadendo le argomentazioni sostenute nella impugnazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo e il secondo motivo da censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-5, dove la Corte di appello ha spiegato gli elementi "a carico" derivanti dalla perizia grafologica, la irrilevanza delle allegazioni difensive, tenuto conto anche della scelta del rito, e la inverosimiglianza della tesi difensiva), nella non consentita prospettiva — evocando impropriamente il vizio del travisamento della prova - di una rivalutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di legittimità; - il terzo motivo da doglianze sul trattamento sanzionatorio meramente oppositive e di merito (eccessività e severità della pena, ingiustificato accanimento e punizione abnorme), posto che alcun elemento era stato in ogni caso allegato dalla difesa con l'appello per contestare la motivazione sul punto della sentenza di primo grado che aveva indicato specificatamente i fattori che avevano portato ad attestare la pena sopra il minimo edittale (anni tre di reclusione) e non concedere le attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato infine che non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, come invece richiesto da quest'ultima, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite, non avendo in questa Sede la stessa parte civile — a fronte della già rilevata inammissibilità del ricorso - effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.
U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716). P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende