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Ordinanza — n. 21410/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic and specific grounds regarding penalty application under Art. 129 Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21410/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the complaints too generic and not specific to the lower court's decision on penalty genericity. Consequently, the court rejected the arguments as legally impermissible in a legality review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Complaints must be specific to the decision; generic grievances regarding penalty application or lack of specificity render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal specificity requirement penalty application inadmissibility Code of Criminal Procedure legality review procedural costs dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
43741/2023 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze del tutto generic:he (quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
43741/2023 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze del tutto generic:he (quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE DONOVAN nato a CHIOGGIA il 25/05/1995 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 86 R.G. 43741/2023 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze del tutto generic:he (quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) e aspecifiche rispetto alla decisione impugnata (che ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità relativo al solo punto della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso