Cassation court dismisses appeal regarding aggravated assault on public official and general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Moncer Ahmed inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated assault on a public official. The appellant argued that the court failed to properly weigh mitigating circumstances and address recidivism issues regarding specific crime counts. The court rejected these claims as legally deducible only if the lower court had explicitly considered them, noting that the first instance judge had already addressed the specific applicability of recidivism to the relevant charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen.; Art. 585 cod. pen.: The aggravating circumstance of assault on a public official coexists with the crime of voluntary injury without being absorbed by the latter, and the denial of general mitigating circumstances is unreviewable if based on sound legal reasoning without requiring the consideration of every favorable element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONCER AHMED nato il 10/01/1992 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Moncer Ahmed OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'aggravata ipotesi di lesioni ex art. 576, primo comma, n. 5-bis, richiamato dall'art. 585 cod. pen. è manifestamente infondato ed indeducibile in quanto, in ordine alla possibilità della coesistenza tra aggravante in questione e resistenza a pubblico ufficiale, corretto risulta il richiamo operato dalla Corte di appello al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui «l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159), in ordine alla parte del ricorso con cui si assume che la Corte non avrebbe evidenziato la consistenza fattuale risulta indeducibile in quanto questione non sottoposta all'attenzione di quella Corte di merito a cui era stata demandata la sola compatibilità giuridica cui sopra è cenno; rilevato che la questione risulta, comunque, manifestamente infondata in quanto la decisione evidenzia le ragioni per cui le lesioni fossero state provocate proprio a pubblici ufficiali nell'atto dell'adempimento delle funzioni; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe valorizzato, ai fini delle richieste attenuanti generiche, le allegazioni della difesa quanto a condotta successiva al reato, avendo la Corte di appello dato preminente ed assorbente importanza alle ragioni che impedivano la loro concessione attraverso il richiamo dei precedenti penali del ricorrente; che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito„ nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe affrontato il dedotto problema della recidiva in ordine ai capi A e B, tenuto conto che la stessa sentenza è esplicita nel rilevare come il primo giudice avesse riconosciuto la recidiva solo in ordine al delitto di cui al capo C), per il quale è intervenuta assoluzione in sede di gravame, mentre la stessa non era stata applicata dal Tribunale con riferimento ai distinti capi A) e B); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle amme