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Ordinanza — n. 21408/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appeal is inadmissible due to clear residual sentence determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21408/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Minghelli Mirko inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court decision that omitted the specific sentence imposed, arguing for procedural clarity. The court ruled that the combined reading of the trial court's decisions on different charges clearly established a residual sentence of three months, leaving no room for uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 81, 361 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision clearly determines the residual penalty through the conjunction of separate rulings on distinct charges, eliminating any ambiguity regarding the imposed sentence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility residual sentence determination omission of penalty in judgment conjunction of charges clear legal certainty court costs and fine Cassation procedure remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 361, first and second paragraph, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGHELLI MIRKO nato a BOLOGNA il 23/03/1964 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Minghelli Mirko e la memoria del difensore avvocato Ruggero Tomasi in data 21 marzo 2024 che insiste nella fondatezza del ricorso richiedendo la trasmissione degli atti alla Sezione competente. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il dispositivo della decisione che non conterrebbe la pena irrogata è manifestamente infondato tenuto conto che, in ragione delle distinte pene irrogate dal Tribunale in ordine ai capi a (un anno di reclusione) e b (tre mesi di reclusione), la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al capo a), con conseguente residuo di pena di tre mesi di reclusione già irrogata per il delitto previsto dagli artt. 81, 361, primo e secondo comma, cod. pen. di cui al capo b); rilevato, pertanto, che nessuna incertezza sussiste in ordine alla pena in tal modo determinata dalla congiunta lettura delle due decisioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1