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Ordinanza — n. 21406/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally and for non-allowed reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21406/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano for two primary reasons: it was filed personally by the defendant and for reasons not permitted by law. The defendant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as errors in legal qualification or penalty illegality. Consequently, the court ruled that the personal signature and improper grounds rendered the appeal void, ordering the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if filed personally by the accused or for reasons other than those expressly permitted by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition plea bargain limitations Cassazione de plano procedural costs award disobbedienza alla decisione dell'autorità tempestività dell'istanza di ricusazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 613, cod. proc. pen.
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, per una duplice ragione: sia perché è proposto personalmente dall'imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SAVERIO nato a GELA il 24/04/1993 avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAPANI4at-e-~3.4,9-34e-pa-Fti÷ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ski FATTO E DIRITTO 1. Saverio Di Stefano ricorre personalmente avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 336 e 582-585 cod, pen„ 2. Il ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, per una duplice ragione: sia perché è proposto personalmente dall'imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti.

Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec