Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of specific criticism regarding sentencing and non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bouchti Ayoub inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for specific flaws in the sentencing quantification and the failure to verify non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims as generic because they lacked a concrete critique linking the arguments to the specific reasoning of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity if the grounds of criticism fail to establish a specific correlation between the arguments raised and the reasoning of the contested decision, thereby ignoring the specific assertions made in the lower court's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHTI AYOUB nato il 01/04/1998 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bouchti Ayoub OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. risulta generico in quanto privo di concreta critica; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0