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Ordinanza — n. 21399/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it repeats rejected arguments regarding non-prosecution under Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Adhadi Mustapha inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already refuted this by establishing multiple crimes of the same nature. The Court ruled that the appeal merely repeated the same rejected arguments without addressing the new evidence of habitual offending presented by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of a previously rejected argument regarding non-prosecution, especially when the lower court has already established facts demonstrating habitual offending that precludes the application of the statutory exemption.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code non-prosecution exemption habitual offending inadmissible appeal repetition of arguments Corte di Cassazione procedural costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADHADI MUSTAPHA (CUI 00W3F1T) nato il 25/05/1968 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Adhadi Mustapha OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. costituisce pedissequa riproduzione di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, con cui il ricorrente non si confronta, che ha messo in evidenza la sussistenza di plurimi reati (quattro) della stessa indole rispetto a quelli per cui si procede, così dando conto del comportamento abituale ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0