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Ordinanza — n. 21398/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for tax evasion due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Claudio Pesci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for tax evasion, citing the non-applicability of a specific exemption clause and requesting general mitigating circumstances. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already thoroughly refuted by the Court of Appeal regarding the appellant's voluntary evasion and lack of remorse.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal that constitutes a mere repetition of grounds already examined and rejected by the lower court without presenting new facts or legal arguments is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetition of arguments tax evasion conviction Court of Cassation procedural exhaustion aiuto all'evasione di detenuti uscita illegale dal paese allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCI CLAUDIO nato a MACERATA il 29/12/1948 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pesci Claudio OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine al delitto di evasione, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche costituiscono pedissequa riproduzione di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la volontaria sottrazione ai controlli per un lasso di tempo indeterminato allontanandosi dall'abitazione ove era ristretto, la non scarsa offensività e la negativa personalità del ricorrente (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0