Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding non-punishability cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Porro Riccardo inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued for a cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court had already rejected this based on the high offensiveness of the conduct endangering road users and military personnel. The court ruled that the appeal lacked specific correlation between the arguments and the decision, violating the requirement against aspecificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the decision and those invoked in the appeal, thereby falling into the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRO RICCARDO nato a ANDRIA il 06/09/1984 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Porro Riccardo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la non scarsa offensività della condotta specie nella parte in cui è stata messa in pericolo l'incolumità per gli utenti della strada e per i più militari operanti; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il