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Ordinanza — n. 21396/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against penalty re-determination under Art. 599-bis CPP due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21396/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it challenges a sentence re-determination made under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for vices of reasoning regarding liability, but the court noted that under this specific procedure, parties agree on legal qualification and penalty amount. Consequently, the court ruled that such appeals are not permissible against these specific re-determinations, dismissing the request entirely.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against penalty re-determination under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible as the procedure requires party agreement on legal qualification and penalty, rendering judicial review of reasoning impossible.

Parole chiave

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penalty re-determination Art. 599-bis c.p.p. inadmissible appeal party agreement procedural bar Cassation dismissal legal qualification motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Zouaoui Habib, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 625, n. 7 cod. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello (compreso quello afferente alla aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen.) previsto dall'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Zouaoui Habib, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAOUI HABIB nato il 10/02/1956 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA Ma_a_v_viso-aite-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Zouaoui Habib, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello (compreso quello afferente alla aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen.) previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec