Cassation court dismisses appeal claiming false testimony liability due to lack of proof of falsity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Vincenzo Fiorillo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by holding him liable for false testimony based on statements deemed irrelevant to the trial outcome. The court rejected this, noting the appeal failed to prove the statements were false and correctly found them damaging to the integrity of the recorded evidence regarding injuries sustained by Carmela Coppola.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging violation of law regarding false testimony liability is inadmissible if the appellant fails to demonstrate the falsity of the statements, as the court's finding that the statements were suitable to harm the genuineness of the proof is legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 03/06/1981 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fiorillo Vincenzo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di falsa testimonianza sul presupposto che le falsità riferite sarebbero state inidonee ad influire sull'esito del processo risulta indeducibile se solo si osserva come il motivo di gravame prospettava, invece, l'assenza di dimostrazione della falsità delle dichiarazioni; ritenuto che il motivo risulta anche manifestamente infondato: la dichiarazione reticente e falsa, per come circoscritta dai Giudici di merito, risulta all'evidenza idonea a ledere la finalità di genuinità della prova dichiarativa che la fattispecie penale in esame tende a salvaguardare tanto che si rendeva necessario valorizzare il contenuto di conversazioni registrate all'insaputa del ricorrente a cui è seguita la necessaria verifica circa la veridicità di quanto confidato a Carmela Coppola in ordine alle patite lesioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso