Criminal appeal dismissed for genericity of grounds lacking specific critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ayoub Heden inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued for a review of the lower court's finding of criminal responsibility under Article 385 of the Penal Code, specifically regarding the lack of verification for non-punishability causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the arguments failed to establish a concrete link between the cited errors and the specific reasoning of the appealed decision, rendering the critique too abstract and lacking specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a concrete critique establishing a correlation between the alleged errors in the lower court's reasoning and the specific facts or legal basis of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYOUB HEDEN (CUI 0537A5I) nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; 414. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ayoub Heden OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all'art. 385 cod. pen. specie in ordine alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. risulta generico in quanto privo di concreta critica; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tanl:e, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1