Cassation court dismisses appeal as identical grounds were already refuted by lower court regarding penalty and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sanction imposed by the Court of Appeal of Trieste, arguing against the severity of the penalty and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting that the lower court had already thoroughly refuted the same grounds by citing the appellant's criminal record and the gravity of the crime, which required extensive investigations to prove the intent to assist thieves.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces identical grounds already adequately refuted by the court of appeal, particularly regarding the determination of the penalty and the assessment of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE LUIGI nato a CERIGNOLA il 13/07/1958 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gentile Luigi; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello c:he, specie in ordine alla determinazione della pena e con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato la presenza dei precedenti penali a carico del ricorrente e la particolare gravità del fatto che ha necessitato di una gran mole di indagini affinché si accertasse che il ricorrente aveva inteso favorire i soggetti che tentavano di compiere il furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04