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Ordinanza — n. 21387/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding escape charges due to lack of subjective intent and minor offense defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Fabbrino Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already found the appellant guilty of escape, establishing general intent through his voluntary departure without permission and rejecting self-inflicted injuries as a defense. The Court upheld this decision, noting that the arguments regarding subjective intent and the minor offense provision were already adequately examined and rejected by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when it reproduces arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility escape crime subjective intent minor offense defense self-inflicted injuries defense Cassation review standards evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
4); ritenuto che, quanto al secondo motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
4); ritenuto che, quanto al secondo motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRINO LUCA nato a SALERNO il 15/09/1980 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fabbrino Luca; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo in relazione all'episodio di evasione del 2 luglio 2018, ia Corte d'appello - con motivazione corretta ed esaustiva - ha ritenuto integrato il dolo generico richiesto ai fini dell'integrazione del reato, dal momento che il ricorrente si era volontariamente allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione del giudice procedente, osservando come non potessero costituire esimente le auto-inferte lesioni (cfr. pag. 4); ritenuto che, quanto al secondo motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto che le modalità con cui si erano verificati entrambi i fatti di evasione fossero ostative ad un giudizio di tenuità dell'offesa (cfr. pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso