Criminal appeal dismissed for lack of specific motivation criticism and declared inadmissible under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Amalia Levacovich inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the lower court's finding of liability. The appellant's arguments were deemed merely assertive assertions rather than a genuine critique of the factual reconstruction or the evidence presented. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically criticize the motivation of the contested decision, reducing to mere assertive statements without engaging with the factual findings or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH AMALIA nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 06/02/1965 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANM FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da Amalia Levacovich - avverso la sentenza emessa in data 26 maggio 2023 dalla Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la responsabilità per due ipotesi tentato furto in abitazione - con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i predetti reati, è patentemente privo della necessaria specificità in quanto, lungi dal muovere un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, si affida ad enunciati assertivi e versati in fatto, segnatamente, in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta alla luce del compendio probatorio, di cui non ha neppure assunto il travisamento (cfr.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01)); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2