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Ordinanza — n. 21375/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil party status deemed equivalent to private prosecution for offenses now requiring private prosecution under Cartabia reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court ruling that denied the procedural standing to prosecute an aggravated theft charge, arguing a lack of private prosecution requirement. The court held that establishing a civil party status automatically satisfies the private prosecution requirement for offenses made prosecutable by private complaint under the Cartabia reform, as the victim's punitive intent can be inferred from such status without explicit declaration.

Regesto Legislator

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Art. 154 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The establishment of a civil party status is equivalent to a private prosecution for crimes originally prosecuted ex officio but now requiring private prosecution following the Cartabia reform, as the victim's punitive will can be legitimately inferred from the act itself without requiring explicit manifestation.

Parole chiave

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Cartabia reform private prosecution civil party status procedural standing aggravated theft inadmissible appeal prosecutable by complaint spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 154 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
27147 del 9/05/2023, Rv 284844 - 01); - e nella specie, in relazione al delitto di cui al capo a., vi è stata costituzione di parte civile da parte di Patrizio Lamanna; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
d.lgs n. 150/2022
art. 616 cod. proc. pen
27147 del 9/05/2023, Rv 284844 - 01); - e nella specie, in relazione al delitto di cui al capo a., vi è stata costituzione di parte civile da parte di Patrizio Lamanna; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 27147 del 9/05/2023
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez..
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 24/01/1962 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da Francesco Viola, avverso la sentenza in data 23 maggio 2023 della Corte di appello di Catanzaro - che ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità per la residua imputazione per cui è condanna, ossia per il delitto di furto aggravato (di cui al capo a.), il quale, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs n. 150/2022, è divenuto procedibile a querela - è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che: - «la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma 'Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione» (Sez. 3, n. 27147 del 9/05/2023, Rv 284844 - 01); - e nella specie, in relazione al delitto di cui al capo a., vi è stata costituzione di parte civile da parte di Patrizio Lamanna; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso