Criminal appeal dismissed for lack of specific motivation regarding credibility of victim in private violence case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a specific defect in the lower court's reasoning regarding the victim's credibility. The Court of Appeal had already addressed the victim's enmity as a motive rather than a credibility issue, providing a congruous and logical evaluation of the facts. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to challenge the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of specific motivation regarding the credibility of the victim is inadmissible if the lower court has already distinguished between the victim's enmity as a motive and the assessment of their credibility, provided the evaluation is logical and congruous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERN ETTI ANGELO nato a NAPOLI il 29/03/1974 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da Angelo Vernetti avverso la sentenza in data 19 maggio 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di violenza privata e lesioni personali, che ha prospettato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., difetta della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato con la quale la Corte di merito ha esposi:o le ragioni per cui ha attribuito attendibilità della persona offesa, pur dando conto dell'inimicizia tra la stessa e l'imputato, in particolare chiarendo come questa abbia costituito il movente dei reati ma non un elemento atto minare la credibilità della stessa persona offesa, il cui narrato è stato vagliato con motivazione congrua e logica e, perciò, qui non sindacabile (cl:r. spec. pp. 5 e 6 del provvedimento impugnato; cfr.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il