Italian court dismisses appeal against conviction for non-grossly counterfeiting foreign driver's license under Penal Code articles 477 and 482.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting a foreign driver's license. The appellant argued for non-prosecution and challenged the offense's offensiveness, but the court found these arguments generic and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 477, 482 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide specific allegations regarding the lack of punishability or the offensiveness of the crime, rendering the censure generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI YOUNES MOHAMED MOUSTAFA nato il 07/06/1989 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ali Younes Mohamed Moustafa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; ritenuto che il ricorso: - in relazione alla sussistenza del reato è manifestamente infondato, in quanto «la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Sez.
U, n. 12064 del 24/11/2022 - dep. 2023, Ed Daoudy, Rv. 284210 - 01); e nel resto contiene censure del tutto generiche in ordine all'offensività del fatto; - in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari- 131-bis cod. pen., parimenti contiene allegazione prive di specificità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci