Italian Court dismisses appeals for aggravated theft as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Daniele De Leo and Deborah Tedesco inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The court ruled that the first appeal ground was manifestly unfounded based on established Supreme Court precedent concerning commercial querelas, while the second lacked necessary specificity and failed to allege a specific distortion of evidence. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic references to lower court acts or alternative fact reconstructions without alleging evidence distortion render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LEO DANIELE nato a BRINDISI il 18/02/1981 TEDESCO DEBORAH nato a BRINDISI il 23/09/1991 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Daniele De Leo e Deborah Tedesco ricorrono, con separati atti del medesimo contenuto, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per furto aggravato; ritenuto che - il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato, atteso che - alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite - è rituale la querela sporta dal responsabile di un esercizio commerciale (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); - il secondo motivo di entrambi i ricorsi difetta della necessaria specificità, poiché contiene un generico rimando all'atto di appello (cfr.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01) e nel resto prospetta un'alternativa ricostruzione in fatto senza dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de