Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to purely assertive allegations lacking factual basis in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Scalzo's appeal against the Bari Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. Scalzo argued the lower court failed to recognize self-defense, but his submissions were deemed purely assertive and speculative rather than fact-based. Consequently, the court ruled the appeal violated procedural requirements for admissibility in criminal matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on specific grounds; purely assertive allegations without factual foundation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 25/05/1979 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Vincenzo Scalzo avverso la sentenza in data 14 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari (per quel che qui rileva) ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali, con le conseguenti statuizioni civili - motivo con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, contiene allegazioni del tutto assertive e versate in fatto, finendo col perorare irritualmente in questa sede di legittimità un'alternativa ricostruzione dell'accaduto (cfr.
Sez. LI, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28