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Ordinanza — n. 21367/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to purely assertive allegations lacking factual basis in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Scalzo's appeal against the Bari Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. Scalzo argued the lower court failed to recognize self-defense, but his submissions were deemed purely assertive and speculative rather than fact-based. Consequently, the court ruled the appeal violated procedural requirements for admissibility in criminal matters.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on specific grounds; purely assertive allegations without factual foundation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility purely assertive allegations self-defense recognition procedural requirements Cassation review limits prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
207944); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
207944); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. LI, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Corte cost., sent. n. 186 del 13/6/2000
Sez. 1, n. 30247 del 26/1/2016, Failla
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 25/05/1979 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Vincenzo Scalzo avverso la sentenza in data 14 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari (per quel che qui rileva) ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali, con le conseguenti statuizioni civili - motivo con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, contiene allegazioni del tutto assertive e versate in fatto, finendo col perorare irritualmente in questa sede di legittimità un'alternativa ricostruzione dell'accaduto (cfr.

Sez. LI, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28