Ordinanza — n. 21366/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARANO ENZO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 06/07/1990 MANZARO MARIO nato a SAN SEVERO il 17/12/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Arena Daniele, Rv. 275278 - 01)), allorché i ricorrenti erano stati bloccati all'interno dell'abitazione; ragion per cui, trattandosi di un unico fatto posto in essere in concorso da tutti gli agenti, anche i ricorrenti sono stati correttamente ritenuti responsabili del delitto consumato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARANO ENZO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 06/07/1990 MANZARO MARIO nato a SAN SEVERO il 17/12/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Enzo Carano e Mario Manzaro avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione, con il quale è stato prospettato il vizio di erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come tentativo è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità poiché ha reiterato il medesimo ordine di argomentazioni disatteso dalla Corte territoriale, la quale in maniera congrua, logica e conforme al diritto ha chiarito perché il correo dei ricorrenti (ossia il coimputato deceduto Giacomo Perrone), che nell'occorso è riuscito ad uscire dall'appartamento de quo, avesse conseguito l'esclusiva signoria di fatto sull'oggetto materiale del reato (cfr.
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Arena Daniele, Rv. 275278 - 01)), allorché i ricorrenti erano stati bloccati all'interno dell'abitazione; ragion per cui, trattandosi di un unico fatto posto in essere in concorso da tutti gli agenti, anche i ricorrenti sono stati correttamente ritenuti responsabili del delitto consumato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso