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Ordinanza — n. 21364/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21364/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 15/08/1998 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Giuseppe Carbone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per furto aggravato; ritenuto che i due motivi di ricorso - che, rispettivamente, assumono la violazione della legge penale, «l'erronea valutazione dei fatti», la mancanza, richiamando altresì la personalità dell'imputato; nonché censurano il trattamento sanzionatorio lungi dal muovere effettive censure di legittimil:à alla sentenza di secondo grado, contengono asserti del tutto generici (pure non compiutamente riferibili al caso di specie, avendo il primo motivo fatto riferimento, peraltro, al reato di cui all'art. 186-bis, comma 2, d.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21364/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186-bis, comma 2, d.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di illegalità censure procedurali guida in stato di inattitudine infrazione privilegiata allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 15/08/1998 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Carbone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per furto aggravato; ritenuto che i due motivi di ricorso - che, rispettivamente, assumono la violazione della legge penale, «l'erronea valutazione dei fatti», la mancanza, richiamando altresì la personalità dell'imputato; nonché censurano il trattamento sanzionatorio lungi dal muovere effettive censure di legittimil:à alla sentenza di secondo grado, contengono asserti del tutto generici (pure non compiutamente riferibili al caso di specie, avendo il primo motivo fatto riferimento, peraltro, al reato di cui all'art. 186-bis, comma 2, d.

Igs. 285/1992, non in contestazione: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i