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Sentenza — n. 21362/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance conviction due to statute of limitations expiring before judgment. The crime was extinguished by prescription, rendering the defendant non-punishable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction without remittal because the statute of limitations for the crime had expired before the judgment was rendered. The defendant argued for acquittal based on prescription, while the prosecution contended the limitation period had not yet run. The court ruled that since the seven-year and six-month limitation period ended on August 4, 2022, the crime was extinguished, making the conviction legally void.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime is extinguished by prescription when the limitation period expires before the final judgment, thereby annulling any conviction rendered after that date.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime annulment of conviction non-punishability criminal procedure nullity ritardo ingiustificato violazioni delle norme procedurali rispetto del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
art. 483 cod. pen
Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Ciro Ripoli per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro
Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIPOLI CIRO nato a NAPOLI il 25/12/1955 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Ciro Ripoli per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito er unciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali: - è stata dedotta la violazione della legge penale e processuale in ragione della prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado; - è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a causa dell'omessa rinnovazione della notifica all'imputato, a seguito della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in data successiva al termine minimo per comparire; - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria, con la quale ha prospettato l'ammissibilità del ricorso, segnatamente in ordine alla dedotta prescrizione, ed ha chiesto di rimettere il ricorso alla Sezione competente.

4. Ad avviso del Collegio, è dirimente osservare che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato (cfr. Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 - 01), constando in effetti - come esposto pure nella sentenza impugnata - che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, innanzi al Tribunale, abbia avuto luogo senza il rispetto del termine minimo a comparire; e che la trattazione del procedimento è stata differita dal primo Giudice senza disporre la rinnovazione della notifica. Deve, pertanto, rilevarsi che il 4 agosto 2022 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 4 febbraio 2015), pari a sette anni e sei mesi; e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec