Civil appeal dismissed as inadmissible for attacking appeal judgment on facts rather than law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal filed by Fredi Zuna against the acquittal of Lorenzo Cavone inadmissible. Zuna argued for a violation of law, but the court found he merely challenged the factual reconstruction of the assault incident. Consequently, the appeal was rejected because attacking the factual basis of a peace court's acquittal is not permitted under Italian criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274: An appeal against an acquittal rendered by a peace court judge for public prosecution offenses is inadmissible if it attacks the factual reconstruction of the case rather than alleging a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZUNA FREDI nato il 22/11/1975 nel procedimento a carico di: CAVONE LORENZO nato a BARI il 21/07/1947 avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato dalla parte civile Fredi Zuna avverso la sentenza in data 13 marzo 2023, con la quale la Tribunale di Bari - in riforma della pronuncia del Giudice di pace di Bari - ha assolto Lorenzo Cavone, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di percosse, è inammissibile in quanto - al di là dell'asserita denuncia della violazione di legge - ha denunciato soltanto l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia il vizio di motivazione (cfr.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), il che non è consentito contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); osservato che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 22 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/