Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21361/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible for attacking appeal judgment on facts rather than law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the civil appeal filed by Fredi Zuna against the acquittal of Lorenzo Cavone inadmissible. Zuna argued for a violation of law, but the court found he merely challenged the factual reconstruction of the assault incident. Consequently, the appeal was rejected because attacking the factual basis of a peace court's acquittal is not permitted under Italian criminal procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274: An appeal against an acquittal rendered by a peace court judge for public prosecution offenses is inadmissible if it attacks the factual reconstruction of the case rather than alleging a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal peace court acquittal factual reconstruction violation of law criminal procedure code ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); osservato che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 22 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
274); osservato che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 22 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.
art. 616 cod. proc. pen
263641 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), il che non è consentito contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (artt.
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZUNA FREDI nato il 22/11/1975 nel procedimento a carico di: CAVONE LORENZO nato a BARI il 21/07/1947 avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso presentato dalla parte civile Fredi Zuna avverso la sentenza in data 13 marzo 2023, con la quale la Tribunale di Bari - in riforma della pronuncia del Giudice di pace di Bari - ha assolto Lorenzo Cavone, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di percosse, è inammissibile in quanto - al di là dell'asserita denuncia della violazione di legge - ha denunciato soltanto l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia il vizio di motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), il che non è consentito contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); osservato che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 22 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/