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Ordinanza — n. 21360/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for failing to address substantive grounds and raising inadmissible generic objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to substantively challenge the lower court's reasoning regarding the defendant's joint responsibility or the subjective element of the crime. The court rejected generic allegations and the dismissal of statutory mitigation as lacking specific counter-arguments, ruling that the appeal did not meet procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to substantively address the reasons for the lower court's decision or raises generic objections without specific counter-arguments, thereby lacking the requisite diligence and specificity required for admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraudulent bankruptcy procedural diligence generic allegations joint responsibility subjective element court costs sanzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
e il ricorso ha inteso censurare la decisione impugnata con assunti generici, senza confrontarsi compiutamente con la richiamata argomentazione, il che esime dall'immorare oltre; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
Art. 219, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
e il ricorso ha inteso censurare la decisione impugnata con assunti generici, senza confrontarsi compiutamente con la richiamata argomentazione, il che esime dall'immorare oltre; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CROSTA CARLO nato il 02/03/1965 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carlo Di Crosta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso non si confronta con le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata ha rigettato l'appello in ordine alla responsabilità del ricorrente, avendo la Corte di merito indicato gli elementi che ha ritenuto convergere - anche aderendo alla prospettazione diFensiva sul tempus dell'assunzione da parte del ricorrente della carica amministrativa - sull'agire dell'imputato unitamente alla concorrente Spreafico, iter rispetto al quale la difesa non ha mosso compiute censure di le,gittimità, finendo col prospettare un'alternativa lettura del compendio in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo ha irritualmente addotto in questa sede di legittimità la mancanza della prova dell'elemento soggettivo, nuovamente con allegazioni versate in fatto, peraltro assertive; - il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha indicato le ragioni per cui ha escluso i presupposti dell'invocata attenuante di cui all'art. 219, comma 3, cod. proc. pen. e il ricorso ha inteso censurare la decisione impugnata con assunti generici, senza confrontarsi compiutamente con la richiamata argomentazione, il che esime dall'immorare oltre; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Co