Cassation court dismisses appeal for late appeal filing, ruling the appeal was filed after the 45-day deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aldo Todini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal was filed on December 21, 2022, which was after the 45-day deadline expired on December 2, 2022, following the first-instance judgment. Consequently, the court rejected arguments regarding the statute of limitations and affirmed the lower court's decision based on procedural tardiness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory period expires is inadmissible, and the statute of limitations cannot be invoked to cure the procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODINI ALDO nato 11 18/02/1965 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Aldo Todini ricorre avverso la sentenza in data 12 luglio 2023 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello interposto dallo stesso imputato avverso la pronuncia d& Tribunale di Pavia del 20 settembre 2022; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché correttamente la Corte di merito ha affermato la tardività dell'appello, in quanto: - la sentenza del Tribunale (come anticipato) è stata pronunciata il 20 luglio 2022 e lo stesso Giudice ha indicato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod. proc. pen.); - la sentenza di primo grado è stata depositata tempestivamente, ragion per cui il termine di quarantacinque giorni per interporre l'appello (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.) è spirato il 2 dicembre 2022; - l'atto di appello è stato depositato il giorno 21 dicembre 2022 (come, per vero, esposto nello stesso ricorso), non rilevando dunque le argomentazioni difensive relative, in particolare, alla presentazione del gravame a mente dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (illo tempore vigente) presso la cancelleria del Tribunale di Roma proprio in tale ultima data; ritenuto, pertanto, che in ragione della tardività dell'appello non può utilmente dedursi la prescrizione del reato (prospettata con il secondo motivo di ricorso); ritenuto che nulla mutano, rispetto a quanto sopra osservato, le deduzioni contenute nella memoria difensiva in data 12 febbraio 2024, che hanno ribadito quanto esposto nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C