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Ordinanza — n. 21358/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on aggravated theft and impersonation, citing lack of victim remission and specific recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21358/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Licari's appeal inadmissible regarding convictions for aggravated theft and impersonation. The court found the first ground invalid because the alleged victim remission was not legally effective without explicit consent, and the second ground failed due to specific recidiva extending the statute of limitations. Consequently, the appeal was rejected, and Licari was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 99, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.; The appeal is inadmissible if the victim has not effectively remitted the complaint or if specific recidiva prevents the statute of limitations from expiring.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific recidiva victim remission statute of limitations aggravated theft impersonation crime court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 99, comma 2, cod. pen.
Art. 624, cod. pen.
Art. 625, comma 2, cod. pen.
Art. 63, comma 4, cod. pen.
pen.), rispettivamente commessi il 30 settembre e il 7 ottobre 2015, dell'aumento per la recidiva specifica nel limite di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., nonché dell'ulteriore aumento sempre in ragione di essa - a seguito dell'interruzione - della metà del termine di prescrizione (art.
Art. 157, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., nonché dell'ulteriore aumento sempre in ragione di essa - a seguito dell'interruzione - della metà del termine di prescrizione (art. 161, comma 2, cod. pen.); - del termine minimo di sei anni per il delitto di sostituzione di persona (art.157 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen.); - quest'ultimo non è con evidenza decorso per nessuno dei reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); - quest'ultimo non è con evidenza decorso per nessuno dei reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Cena
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICARI GIOVANNI nato a MARSALA il 10/09/1966 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Licari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per furto aggravato e sostituzione di persona; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 22 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01), fermo restando che la prescrizione con essa eccepita comunque non è maturata (v. infra); ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente inFondato in quanto: - in relazione al reato di furto di cui al capo A. non consta che - a seguito del risarcimento del danno, allegato dalla difesa (e di cui già la sentenza impugnata ha dato conto) - abbia avuto luogo la remissione della querela da parte di Marco Guerci (secondo quanto dedotto nel ricorso, anteriormente alla pronuncia della medesima sentenza di appello), remissione che, peraltro, non consegue ex se alla revoca della costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Cena Rv. 267149 - 01); - in relazione al reato di furto di cui al capo B., come osservato dalla Corte di appello, la persona offesa Luigi Celestino Crevani non ha manifestato la volontà di rimettere la querela (atteso che, dalla trascrizione del verbale del giorno 11 marzo 2022 - cui questa Corte ha accesso in ragione della censura prospettata - consta che egli ha espresso disponibilità in tal senso ma a fronte di un risarcimento e tuttavia non l'ha effettivamente rimessa, dato che, richiesto dal primo Giudice della sua intenzione di chiudere la vicenda, a seguito dell'affermazione del difensore di parte civile Avvocato Cei "se paga", ha affermato "io sono più per chiuderla", così a ben vedere subordinando la remissione a un risarcimento; il che deve prevalere sull'indicazione da parte del medesimo Giudice, per la verbalizzazione riassuntiva, "dichiara di voler rimettere la querela"); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che ha assunto la prescrizione dei reati, è manifestamente infondato poiché non considera che, nella specie, è stata ritenuta la contestata recidiva specifica (art. 99, comma 2, cod. pen.), con la conseguenza che - tenuto conto: - della pena edittale (pari nel massimo a sei anni) posta per i delitti aggravati di furto in contestazione ai capi A. e B. (artt. 624 e 625, comma 2, cod. pen.), rispettivamente commessi il 30 settembre e il 7 ottobre 2015, dell'aumento per la recidiva specifica nel limite di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., nonché dell'ulteriore aumento sempre in ragione di essa - a seguito dell'interruzione - della metà del termine di prescrizione (art. 161, comma 2, cod. pen.); - del termine minimo di sei anni per il delitto di sostituzione di persona (art.157 cod. pen.), commesso il 7 ottobre 2015, e dell'aumento sempre in ragione della recidiva specifica - a seguito dell'interruzione - della metà del termine di prescrizione (art. 161, comma 2, cod. pen.); - quest'ultimo non è con evidenza decorso per nessuno dei reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle