Italian court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for generic and insufficiently specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Antonio Perronace's appeal against his fraud bankruptcy conviction inadmissible. Perronace argued the lower court failed to sufficiently qualify his role as administrator under specific legal provisions, but the court found his arguments too generic and lacking necessary specificity. Consequently, the appeal was rejected, and Perronace was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are entirely generic, lack the necessary specificity to challenge the conviction, or fail to properly address the legal qualifications of the contested facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONACE ANTONIO nato a GUARDAVALLE il 30/10/1967 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Antonio Perronace ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta a lui contestati; ritenuto che il primo motivo di ricorso è: versato in fatto (segnatamente con riguardo ai delitti di bancarotta per distrazione e documentale) e privo della necessaria specificità in quanto (nonostante la nomina di altro soggetto come liquidatore) non si confronta compiutamente con la motivazione che ha fondato la condanna del ricorrente pure sulla sua qualità di amministratore di atto; del tutto generico in ordine alla prospettata qualificazione sub specie dell'ad. 10-ter d.
Igs. 74/2000 e dell'ad. 2 I. 638/1983 del fatto contestato a titolo di bancarotta impropria; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso - i quali, tramite assedi generici, denunciano vizi di motivazione in relazione, rispettivamente, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'irrogazione delle pene accessorie - contengono asserti del tutto generici e del tutto inidonei a censurare la sentenza impugnata (essendo stata la pena detentiva peraltro irrogata nel minimo), il che esime dal dilungarsi per rilevare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, ove congruamente argomentata, come nella specie, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 2.3903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de