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Ordinanza — n. 21352/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for bribery and embezzlement regarding procedural renewal and non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for bribery and embezzlement, arguing that the oral trial was improperly renewed and that the court failed to apply the non-punishability provision for minor offenses. The court rejected these claims, noting that the procedural renewal was legally required following the prosecutor's appeal and that the distinction between non-punishability and general mitigating circumstances is clear and does not warrant a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The court may renew the oral trial upon prosecutor's request without violating due process, and the denial of non-punishability for minor offenses does not preclude the application of general mitigating circumstances, rendering generic appeals regarding these points inadmissible.

Parole chiave

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procedural renewal of trial non-punishability minor offenses general mitigating circumstances inadmissibility of appeal bribery and embezzlement conviction esame di cassazione esame della domanda d'asilo esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che il terzo motivo, che assume il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che il terzo motivo, che assume il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022
Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 - dep.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci
Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini
Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAMMAD ANWAR nato il 14/01/1991 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Anwar Muhammad ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, la ha condannato per il reato di cui gli artt. 477 e 482 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che si duole della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, segnatamente dell'esame dell'imputato - è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, a seguito del gravame interposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ha provveduto in ossequio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., rinnovando la prova orale assunta dal Tribunale di Lodi e ponendone l'esito a fondamento della valutazione di responsabilità (cfr.

Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 - dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02); ritenuto che il secondo motivo, che denuncia la violazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, non contiene censure di legittimità ma si limita a prospettare - peraltro con assedi generici - un diverso apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il terzo motivo, che assume il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione della diversa finalità e struttura dei due istituti, la cui applicazione è ancorata a diversi parametri di valutazione (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01;

Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307 - 01), il che esime dal dilungarsi per rilevare la genericità del ricorso che non si è confrontato con la motivazione posta a sostegno dell'esclusione dei presupposti della causa di non punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al ve -samento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.