Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to procedural infirmities and reiterates prior arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The defendant argued violations regarding notification of arrest and citation, but the court found these claims unsupported by the record which showed timely communication to the defense lawyer. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists of a pedissequous repetition of arguments already disallowed in the lower court, particularly when the alleged procedural violations are contradicted by the established record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIMI RACHID nato il 22/01/1989 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Rachid NaiMi avverso la sentenza in data 6 giugno 2023 con la quale la Corte di appello di Milano ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto, aggravato dalla recidiva e dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, e per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, I. 110/1975 - è manifestamente infondato perché espone motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha richiamato atti processuali (segnatamente il verbale di arresto del 15/01/2022) che smentiscono la denunziata violazione dell'art. 450, commi 3 e 5 cod. proc. pen., in quanto da essi è emerso che vi era stata tempestiva comunicazione al difensore nominato di fiducia - l'avv.
Ferrini -dell'avvenuto arresto e della citazione per l'udienza di convalida, alla quale ha fatto seguito anche una telefonata all'avvocato stesso, che ha poi inviato una mail con la quale essa faceva presente di aver rinunciato al mandato, come risultante dalla mail di risposta inviata in data 15/01/2022; ritenuto che non deve tenersi conto delle conclusioni del difensore dell'imputato pervenute lo stesso giorno dell'udienza e, dunque, tardivamente (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci