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Ordinanza — n. 21350/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded and generic, citing lack of specific arguments and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gian Luca Garbagnati inadmissible for being manifestly unfounded and generic. The appellant challenged a second-instance sentence that reduced his penalty for fraudulent bankruptcy, arguing against the court's reasoning and sentencing discretion. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower court and failed to provide specific legal grounds, leaving the appellate judge's discretionary assessment of the defendant's criminal personality intact.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 217, comma 2, legge fall.; An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, failing to provide specific arguments distinct from those already rejected by the court of appeal, thereby respecting the judicial discretion regarding sentencing and the exclusion of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments sentencing discretion fraudulent bankruptcy criminal personality procedural costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 133 cod. pen.
217, comma 2, legge fall.; inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio pure oggetto di censura, parimenti generica, il Giudice distrettuale ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod.
Art. 217, comma 2, legge fall.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
art. 133 cod. pen
217, comma 2, legge fall.; inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio pure oggetto di censura, parimenti generica, il Giudice distrettuale ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBAGNATI GIAN LUCA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 04/01/1968 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Gian Luca Garbagnati avverso la sentenza in data 8 maggio 2022, con la quale la Corte di appello di Milano ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Milano che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta - è manifestamente infondato, in quanto, oltre che patentemente generico e versato in fatto, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già disattese dal Giudice del gravame e, pertanto, non specifici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); invero, la sentenza impugnata ha correttamente motivato le ragioni sulla base delle quali la Corte ha ritenuto sussistente i fatti in contestazione, argomentando anche sull'esclusione della derubricazione nel reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.; inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio pure oggetto di censura, parimenti generica, il Giudice distrettuale ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. a sostegno della conferma della statuizione di primo grado in ordine alla pena base e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche - in particolare, facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato che determinano un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato -, così dando compiutamente conto degli elementi sulla scorta dei quali ha esercitato il potere discrezionale ad esso riservato, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così