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Ordinanza — n. 21349/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false identity to police, citing procedural defects and legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for falsely claiming identity to police officers, arguing for a different charge and citing non-punishment grounds. The court rejected these arguments, noting the second ground was not properly raised in the appeal and the third relied on previously dismissed points.

Regesto Legislator

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Art. 495, 496, 131-bis, 62-bis, 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if grounds are not properly deduced, are repetitive of dismissed arguments, or lack sufficient motivation regarding sentencing.

Parole chiave

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false identity declaration procedural inadmissibility non-punishment cause appeal defects court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 495 c.p.
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata assunta la violazione della legge penale in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.
Art. 496 c.p.
in luogo del reato di cui all'art. 496 cod.
Art. 131-bis c.p.
277839-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e vizio di motivazione a cagione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 495 cod. pen
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata assunta la violazione della legge penale in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 496 cod. pen
in luogo del reato di cui all'art. 496 cod. pen., previsto originariamente nel capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto i Giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio secondo cui «integra il reato di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
277839-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e vizio di motivazione a cagione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 62- bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014
pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv.
Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019
pure Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul punto può fondarsi sul congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCOBENE GIANLUCA nato a MONZA il 17/02/1977 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Gianluca Riccobene ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 495 e 385, comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata assunta la violazione della legge penale in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. in luogo del reato di cui all'art. 496 cod. pen., previsto originariamente nel capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto i Giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio secondo cui «integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e vizio di motivazione a cagione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'imputazione di cui all'art. 495 cod. pen., non è consentito poiché la censura non risulta essere stai:a previamente dedotta come motivo di appello; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale è stato assunto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen., è indeducibile in quanto risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 5), la quale, condividendo l'apprezzamento effettuato in primo grado, ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha considerato tenue l'offesa; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata denunciato il vizio di motivazione in ordine della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen. e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul punto può fondarsi sul congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549 - 02), in cui la Corte di merito non ha ravvisato elementi di segno positivo e argomentato sulla scorta della specifica condotta dell'imputato, ragion per cui il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm